Accordo Stato-Regioni: cosa cambia nella formazione dei Lavoratori
La definizione formale, metodologica e temporale per la formazione di Lavoratori, Preposti e Dirigenti
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la
durata, i contenuti minimi, le modalità nella formazione ed aggiornamento del
Datore di Lavoro, dei Lavoratori, dei dirigenti e preposti ai sensi dell’art.37
del D.Lgs n.81/2008.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata
della formazione in base al rischio
dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Le nuove regole sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n.8 dell’11 gennaio 2012, entreranno in vigore il 26 gennaio.
Di seguito riportiamo uno schema esplicativo delle novità
introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni.
La tempistica precisa per ogni figura viene indicata di seguito, caso per caso.
La tempistica precisa per ogni figura viene indicata di seguito, caso per caso.
Per ciò che riguarda il personale di nuova assunzione, esso
deve essere:
a) Avviato ai rispettivi corsi di formazione
anteriormente all’ingresso in Azienda;
b) Avviato ai rispettivi corsi di formazione
contestualmente all’ingresso in Azienda
c) (Nel caso d’impossibilità di completare le ipotesi a), b) ) Formare il Lavoratore, Preposto o Dirigente entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
c) (Nel caso d’impossibilità di completare le ipotesi a), b) ) Formare il Lavoratore, Preposto o Dirigente entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Informazione ai lavoratori
Ciascun Datore di Lavoro deve provvedere
affinché ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata.
La formazione prevista dai Titoli successivi del Titolo I
del D.Lgs n.81/2008 (macchine e attrezzature, DPI, Movimentazione manuale dei
carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, rischi fisici, ecc.) è aggiuntiva
a questa e viene erogate in base a quanto prescritto dall’Allegato A emanato durante la conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012.
La Formazione dei Preposti
La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare.
Entro Quando deve essere svolta?
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore dal presente accordo, ovvero entro il 26 luglio 2014.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore dal presente accordo, ovvero entro il 26 luglio 2014.
La Formazione dei dirigenti
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella
prevista per i lavoratori. Ed è strutturata in quattro moduli:
·
Modulo1 - Giuridico-Normativo;
·
Modulo2 - Gestione ed Organizzazione della
sicurezza;
·
Modulo3 – Individuazione e Valutazione dei
Rischi;
·
Modulo4 – Comunicazione, Formazione e
Consultazione dei Lavoratori
Entro Quando deve essere svolta?
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore dal presente accordo, ovvero entro il 26 luglio 2014.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore dal presente accordo, ovvero entro il 26 luglio 2014.
La Formazione dei Datori di Lavoro (Allegato A)
L’accordo Stato-Regioni disciplina, ai sensi dell’articolo
34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i contenuti e le articolazioni e le modalità di
espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di
Lavoro che intende svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
(DL SPP o RSPP).
La formazione dei datori di lavoro differisce da quella erogata
dal resto degli altri lavoratori. Come nel caso dei Dirigenti, è strutturata in
quattro moduli:
·
Modulo1 - Giuridico-Normativo;
·
Modulo2 – GESTIONALE: Gestione ed Organizzazione
della sicurezza;
·
Modulo3 – TECNICO: Individuazione e Valutazione
dei Rischi;
·
Modulo4 – RELAZIONALE: Comunicazione, Formazione
e Consultazione dei Lavoratori.
Ne differisce ovviamente per il numero di ore formative
richieste sia per la prima formazione che per l’aggiornamento.
Riconoscimento della Formazione Pregressa (Art.11)
Dall’Art. 11 dell’Accordo:
“La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima
della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito
specificato:
Formazione dei
lavoratori e dei preposti
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente
accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui la punto 9, non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori
dei i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla
data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle
previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di
lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei
corsi.
Formazione dei
Dirigenti
Fermo erestandpo l’obbligo di aggiornamento di cui al punto
9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i
dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del
presente accordo, una formazione con contenuti conformit all’articolo 3 del
D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modula A per
ASPP e RSPP previsto nell’accordo Sato-Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato
su GU n.37 del 14 febbraio 2006.”
Formazione dei Datori
di Lavoro
Dall’Art. 11 dell’Allegato A dell’Accordo
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data d’entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.”
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data d’entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.”
Dall’Art. 10 dell’Allegato A dell’Accordo
“...in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro (..) deve completare il percorso formativo di cui la presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”
“...in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro (..) deve completare il percorso formativo di cui la presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”
Calcolo del Coefficiente di Rischio Aziendale
Il livello di rischio è individuato per macrocategorie di
rischio e corrispondenze codici Ateco 2002_2007.
Le tabelle seguenti ne danno un quadro riassuntivo.




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